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SI PUO' INSTALLARE UN CONDIZIONATORE ESTERNO SENZA PROBLEMI? 17/06/2016

Ciao, oggi vi riporto una domanda e la relativa risposta, la domanda era: posso installare senza chiedere permessi condominiali un condizionatore con unità esterna?

La risposta è

L’apposizione dei climatizzatori sui muri perimetrali che ai sensi dell’art. 1117, n. 1, codice civile rientrano tra i beni comuni, in linea di principio, non richiede alcun tipo di autorizzazione assembleare rientrando la stessa nei tenori dell’art. 1102 c.c. (“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto”) pur dovendosi, però, coordinare oltre che con i limiti indicati nell’articolo citato, anche con i limiti del divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall’art. 1120, 2° c.c. (sent. n.12343/2003).

Dal combinato disposto dei due articoli “i proprietari delle unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, sempre che l’esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli articoli 1102 e 1120 c.c., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato” (Cass. n. 4314/2002).

La valutazione della violazione di tali limiti (statica, estetica e decoro dell’edificio) è però rimessa al giudizio del giudice e non al giudizio discrezionale del singolo condominio o dall’assemblea, nè tanto meno dell’amministratore.

Questi potranno, se ritengono sussistenti tali violazioni dei limiti, adire le vie legali per fare rimuovere il bene soprattutto se, come nel caso esposto, si tratta di climatizzatori di notevoli dimensioni (tali da non potersi collocare sul terrazzino privato del condomino), per i quali tuttavia, rimane sempre valido il principio di cui all’art. 1102 citato, (cioè la possibilità di essere istallato su una parete esterna dell’edificio) e sarà il giudice che, date le loro mastodontiche dimensioni e le immediate vicinanze di alcune finestre, potrà farlo rimuovere con il ripristino della situazione ex ante, qualora ritenesse, a suo giudizio, tale apposizione pregiudizievole per l’estetica dell’edificio o per superamento dei limiti della normale tollerabilità di cui all’ 844 c.c. in tema di immissioni rumorose.

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